(massima n. 1)
Una clausola č esclusiva o limitativa della responsabilitā contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirā puntualmente la prestazione promessa, non incorrerā, o incorrerā solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza. Non sono pertanto clausole limitatrici di responsabilitā quelle che specificano, delimitandolo, l'oggetto della prestazione promessa dal contraente, senza affatto escludere, né in tutto né in parte le sanzioni previste dalla legge o dal contratto per l'eventuale suo inadempimento.