(massima n. 1)
L'imputato alloglotta non presente alla lettura della sentenza con motivazione contestuale, in quanto autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza, non ha diritto alla assistenza di un interprete al momento della lettura né alla traduzione scritta dell'atto - alla quale avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse mai stato presente in giudizio e ne avesse fatto esplicita richiesta - in ragione del fatto che lo stesso, presenziando all'udienza ed allontanandosene prima della lettura della sentenza, ha, di fatto, rinunciato a tali diritti.