(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 c.c., disposizione con cui č stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 c.c., presuppone che l'opera svolta da questi ultimi sia connessa con l'adempimento della prestazione, in modo che, ai fini dell'affermazione della detta responsabilitā, deve essere accertato il nesso di causalitā tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore. (Nella specie, la S.C: ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto una societā di trasporti responsabile della perdita della merce, in quanto causata dal fatto doloso attribuito ad un dipendente, il quale, pur dimissionario, aveva agito in nome e per conto di detta societā, convenendo le modalitā di carico della merce ed assicurando l'utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei alla societā).