(massima n. 1)
L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, sussiste solo ai fini della presentazione di una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione - accoglibile qualora si accerti che nel corso del procedimento l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in violazione delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - e, pertanto, č escluso quando la richiesta riguardi le sole esigenze cautelari.