(massima n. 1)
Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.