(massima n. 1)
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integritą psicofisica dell'animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio").