(massima n. 1)
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operativitą della causa di non punibilitą prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione ai danni della madre dell'imputato).