(massima n. 1)
Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nell'ipotesi di nullitą del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione (poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell'avente causa) deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di nullitą della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell'atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici (all'assegnazione, cioč, di beni determinati a ciascuno dei condividenti), ed in conseguenza del quale, esclusa l'ammissibilitą del rimedio dell'evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessitą di procedere ad una nuova divisione. (Nella specie, il giudice di merito, accertata l'erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullitą dell'intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l'esperibilitą, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 c.c. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessitą di procedere ad una nuova divisione).