(massima n. 1)
Nell'ipotesi di estorsione commessa in danno del proprio coniuge, non opera la causa di non punibilitą di cui all'art. 649, primo comma, c.p. sia che il reato sia stato commesso con violenza o con minaccia. (Nella fattispecie si trattava di una serie di minacce eseguite dall'imputata, sia personalmente che tramite sms, nei confronti del marito, dal quale si stava separando legalmente, con la prospettiva che se non le avesse concesso quanto da lei richiesto avrebbe continuato a molestarlo durante il servizio, in modo tale da indurre il datore di lavoro a licenziarlo, facendosi, in tal modo, consegnare somme di denaro in misura maggiore rispetto a quelle stabilite nel provvedimento di separazione legale).