(massima n. 1)
In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilitā di provenienza illecita, ai fini della configurabilitā della circostanza aggravante relativa alla professionalitā dell'attivitā svolta, prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attivitā per il cui esercizio č richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attivitā economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.