(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 c.c. (richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice) concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato non č applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolaritā casuale.