(massima n. 1)
In tema di controllo della produzione lattiero - casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003, n.49, convertito in L. n.119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell'elemento dell'artificio e del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell'imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinché essa figurasse, in modo simulato, quale "Primo Acquirente" di quote latte).