(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.