(massima n. 1)
Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione del danno, può integrare il fatto colposo del creditore previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 2056. In conseguenza, in tema di eventi dannosi derivati dalla circolazione stradale, anche il fatto del minore danneggiato naturalmente incapace, che con il suo comportamento di circolazione abbia contribuito alla produzione del danno, è valutabile ai fini del principio della compensazione delle colpe e, quindi, della riduzione proporzionale del danno, consacrato nel predetto art. 1227, comma primo.