(massima n. 1)
Con riguardo all'azione risarcitoria contro un medico, per lesioni personali che l'attore, all'epoca minorenne ed a carico dei genitori, abbia subito a causa di errori di diagnosi e cura commessi da detto convenuto, la configurabilitą di un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1227 c.c., in relazione al ritardo con cui sia stato sottoposto a nuovo ed appropriato intervento specialistico, va riscontrata esclusivamente in relazione alla colpevolezza del comportamento del minore e non di quello dei suoi genitori, tenuto conto della mancanza di autonomia decisionale del minore medesimo in ragione della dipendenza, anche economica, dai genitori obbligati a tutelare la sua salute ed a prendere le decisioni necessarie a tal fine.