(massima n. 1)
In materia di pene accessorie per i reati di violenza sessuale, l'art. 609 nonies, primo comma, n. 4), cod. pen. distingue l'"interdizione temporanea da pubblici uffici" dall'"interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna da tre a cinque anni"; ne deriva che nella prima ipotesi, trattandosi di pena accessoria la cui durata non č espressamente determinata dalla legge penale, il giudice deve uniformarne la durata a quella della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen.