(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la diminuente prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. concorre nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen.. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la partecipazione al giudizio di bilanciamento consegue alla sentenza della Corte costituzionale n.106 del 2014, che ha dichiarato illegittimo il quarto comma del predetto art. 69 cod. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della attenuante di cui al citato terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata).