(massima n. 1)
Qualora un fatto illecito produca, in successione di tempo, due danni diversi, il risarcimento del primo ha lo scopo di ristorare per equivalente il danneggiato dal pregiudizio subito, ma non lo obbliga ad impiegare la relativa somma nell'eliminazione della possibilità del verificarsi di un ulteriore danno restando ciò a carico del danneggiante. Pertanto, la circostanza che il danneggiato non si sia adoperato a rimuovere quella causa non è di per sé ostativa alla risarcibilità del secondo danno, salva la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.