(massima n. 1)
L'art. 1227, primo comma, c.c., a norma del quale, quando vi č concorso di colpa del danneggiato, la responsabilitā del danneggiante č diminuita secondo la gravitā della colpa e l'entitā delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilitā (presunta) del custode perché č espressione del principio che esclude la possibilitā di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.