(massima n. 1)
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, č configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. qualora l'attivitā di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'"iter criminis" tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto. (Fattispecie relativa alla detenzione, in prossimitā del punto di uscita dei clienti di un supermercato, di due borsoni contenenti profumi simili nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta e del tappo, ad un noto profumo in commercio).