(massima n. 1)
Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo; esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ritenuto sospeso un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato in corso di malattia, aveva limitato la verifica di legittimitą al successivo licenziamento intimato per giusta causa, per assenze alle visite di controllo).