(massima n. 1)
L'art. 1227, primo comma, c.c., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra pił danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalitą, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in proporzione alla gravitą delle colpe e all'entitą delle conseguenze dannose.