(massima n. 1)
In materia di responsabilitą civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dellevento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilitą verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.