(massima n. 1)
Non č configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilitā č necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto č qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.