(massima n. 1)
In sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolositą dell'indagato, essendo sufficiente - in virtł della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneitą degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione.