(massima n. 1)
È ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge n. 75 del 1958, posto che, dalla letterale formulazione di detta norma, emerge che essa non configura un reato associativo ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa, in tal modo individuando come autonome condotte punibili quelle che recano ad essa vantaggio.