(massima n. 1)
Affinché sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, essendo invece sufficiente che l'agente, ragionevolmente ipotizzata l'imminente morte della vittima, depositi il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, ancorché la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento - in un momento successivo all'avvenuto abbandono.