(massima n. 1)
L'eventuale concorso del fatto colposo del creditore, idoneo secondo la previsione dell'art. 1227 c.c. a ridurre l'entitą del risarcimento sino ad escluderlo per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, per cui, in base ai principi sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., deve essere provato da chi intende avvalersi della relativa eccezione.