(massima n. 1)
In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dellopera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi laccordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessitą e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.