(massima n. 1)
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, a norma dell'art. 609, comma primo c.p.c. per «cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio» s'intendono non solo quelle di sua proprietą ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all'esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell'immobile ad opera della parte istante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che i beni concessi in leasing presenti nell'immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all'utilizzatore conduttore dell'immobile che dunque era l'unico tenuto ad asportarli dall'immobile).