(massima n. 1)
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen. č norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali č richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassativitā della fattispecie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n. 56 del 1989 espressamente riservano le attivitā di abilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona).