(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che, ove il giudice d'appello l'abbia ritenuta nuova e inammissibile nel secondo grado di giudizio, in sede di legittimità il ricorrente, il quale sostenga che l'eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado, non può limitarsi a sollecitare una diversa interpretazione della suddetta comparsa, ma deve specificamente censurarla sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche.