(massima n. 1)
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari "ex" art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, affinchč con la sua falsa testimonianza favorisca una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che č invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilitą, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata).