(massima n. 1)
Rientra nelle previsioni di cui all'art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646 c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennitą per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtą non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosģ percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.