(massima n. 1)
L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato).