(massima n. 1)
La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, č obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilitā della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalitā essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi č, in sč, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolositā della cosa).