(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilitą solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilitą del committente per l'attivitą illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilitą di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).