(massima n. 1)
In materia di responsabilitā civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dellevento dannoso, il risarcimento del danno, patito iure proprio dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non č a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalitā del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.