(massima n. 1)
L'obbligo di non aggravare il danno, imposto dall'art. 1227, comma secondo, c.c. a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva escluso la risarcibilitą del danno patito dal committente per avere questi, sul presupposto di non poter disperdere la prova dell'inadempimento dell'appaltatore, atteso otto anni prima di eliminare i vizi da quest'ultimo causati nella realizzazione dell'immobile, senza attivarsi a richiedere un accertamento tecnico preventivo).