(massima n. 1)
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio).