(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.