(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, č illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalitā oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.