(massima n. 1)
In tema di "aliunde perceptum", le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennitą di mobilitą non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullitą della cessione di azienda o di ramo di essa, atteso che detta indennitą opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attivitą, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.