(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice d'appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell'interessato.