(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell'art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell'ereditą ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validitą, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullitą la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.