(massima n. 1)
Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, č consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessitā di specificare i singoli elementi della liquidazione.