(massima n. 2)
Il reato di occultamento, soppressione e di sottrazione, si realizza con il nascondimento, tendenzialmente permanente, di un cadavere e si distingue, pertanto, dall'ipotesi attenuata prevista dall'art.411, comma quarto, cod.pen., che sanziona unicamente la dispersione delle ceneri eseguita in difetto di autorizzazione del pubblico ufficiale preposto, ovvero con modalitā diverse da quelle indicate dal defunto. (Fattispecie relativa alla consegna ai familiari dei defunti di ceneri provenienti da indistinte operazioni di cremazione e, pertanto, riferibili a cadaveri non identificati).