(massima n. 2)
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica, ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 21 marzo 2014). In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell'amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest'ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l'omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 21 marzo 2014).