(massima n. 1)
Allorquando si tratti di determinare, nei riguardi dei figli di persona deceduta per fatto illecito altrui, il danno da lucro cessante agli stessi derivato dall'essere venuto meno il concreto e sicuro beneficio economico ad essi apportato dal genitore, il criterio normale di liquidazione non può essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilità di procedere alla relativa determinazione con assoluta precisione. Su tale attività, il giudice del merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione, e la pronunzia al riguardo emessa non è suscettibile di censura in sede di legittimità, qualora sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto.