(massima n. 1)
In tema di particolare tenuitą del fatto, l'inammissibilitą del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilitą di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilitą, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" pił favorevole al ricorrente.